Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
Ratificato dall’Italia con L. 9-8-1967, n. 804
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
1. memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli,
2. coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti l’uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni,
3. considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite solle relazioni e immunità diplomatiche ha approvato la Convenzione di Vienna solle relazioni diplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile 1961,
4. persuasi che una convenzione internazionale solle relazioni, i privilegi e le immunità consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali,
5. convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l’adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati,
6. affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,
hanno convenuto su quanto segue:
Capo I – Delle relazioni consolari in generale
Art. 2 – Stabilimento di relazioni consolari
1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non determina ipso facto la rottura delle relazioni consolari.
Art. 3 – Esercizio delle funzioni consolari
Le funzioni consolari sono esercitate da posti consolari. Esse sono anche esercitate da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 4 – Stabilimento d’un posto consolare
1. Un posto consolare può essere stabilito sol territorio dello Stato di residenza solamente con il consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d’invio e sottoposte all’approvazione dello Stato di residenza.
3. Modificazioni olteriori possono essere apportate dallo Stato d’invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare solamente con il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimente richiesto qualora un consolato generale o un consolato voglia aprire un vice consolato o un’agenzia consolare in un luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è parimente richiesto per l’apertura d’un ufficio che faccia parte d’un consolato esistente, fuori della sede di quest’oltimo.
Art. 5 – Funzioni consolari
Le funzioni consolari consistono a:
1. proteggere nello Stato di residenza gl’interessi dello Stato d’invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
2. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, colturali e scientifiche tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza e promuovere in qualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi nell’ambito delle disposizioni della presente Convenzione;
3. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell’evoluzione della vita commerciale, economica, colturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto a questo riguardo al governo dello Stato d’invio e dare informazioni alle persone interessate;
4. concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d’invio, come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi in questo Stato;
5. prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, dello Stato d’invio;
6. agire come notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni simili e talune funzioni d’ordine amministrativo, in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
7. tutelare gli interessi dei cittadini, siano questi persone fisiche oppure morali, dello Stato d’invio, nelle successioni sol territorio dello Stato di residenza, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
8. tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minorenni e degli incapaci, cittadini dello Stato d’invio, particolarmente qualora sia richiesta a loro riguardo l’istituzione d’una tutela o d’una curatela;
9. con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato d’invio o prendere disposizioni allo scopo d’assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo Stato, lo stabilimento di misure provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
10. trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi, in maniera compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
11. esercitare i diritti di controllo e d’ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d’invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo Stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, come anche sui loro equipaggi;
12. prestare assistenza ai navigli, battelli e aeromobili menzionati nel capoverso 11. e ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sol viaggio di questi navigli e battelli, esaminare e vistare le carte di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste sugli infortuni occorsi nella traversata e comporre, in quanto l’autorizzino le leggi e i regolamenti dello Stato d’invio, le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
13. esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo Stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali questo Stato non s’opponga, oppure che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza.
Art. 6 – Esercizio delle funzioni consolari fuori della circoscrizione consolare
In circostanze particolari, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscrizione consolare.
Art. 7 – Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo
Lo Stato d’invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s’opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d’assumere l’esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.
Art. 8 – Esercizio di funzioni consolari per conto d’uno Stato terzo
Dopo un’appropriata notificazione allo Stato di residenza e qualora questo Stato non s’opponga, un posto consolare dello Stato d’invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto d’uno Stato terzo.
Art. 9 – Classi dei capi di posti consolari
1. I capi di posti consolari sono ripartiti in quattro classi, come segue:
1. a. consoli generali;
2. consoli;
3. viceconsoli;
4. agenti consolari.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non restringe punto il diritto d’una qualsiasi delle Parti Contraenti di stabilire la denominazione dei funzionari consolari che non sono
capi di posti consolari.
Art. 10 – Nomina e ammissione dei capi di posti consolari
1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d’invio e sono ammessi all’esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
2. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, i modi della nomina e dell’ammissione del capo d’un posto consolare sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d’invio e dello Stato di residenza.
Art. 11 – Lettera patente o notificazione della nomina
1. Il capo d’un posto consolare è provveduto, dallo Stato d’invio, d’un documento, in forma di lettera patente o d’atto simile, steso per ciascuna nomina, attestante la sua qualità e indicante, di regola, i suoi nomi e cognome, la sua categoria e classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
2. Lo Stato d’invio trasmette la lettera patente o un atto simile, per il tramite diplomatico o per qualsiasi altro mezzo appropriato, al governo dello Stato sol cui territorio il capo d’un posto consolare deve esercitare le sue funzioni.
3. Se lo Stato di residenza consente, lo Stato d’invio può sostituire alla lettera patente o a un atto simile una notificazione contenente le indicazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 12 – Exequatur
1. Il capo d’un posto consolare è ammesso all’esercizio delle sue funzioni da un permesso dello Stato di residenza, chiamato exequatur, quale che sia la forma di questo permesso.
2. Lo Stato che nega un exequatur non è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato d’invio.
3. Riservate le disposizioni degli articoli 13 e 15, il capo d’un posto consolare non può entrare in funzione prima d’avere ricevuto l’exequatur.
Art. 13 – Ammissione provvisoria dei capi di posti consolari
Nell’attesa della concessione dell’exequatur, il capo d’un posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.
Art. 14 – Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare
Non appena il capo d’un posto consolare è stato ammesso, sia pure provvisoriamente, all’esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari tenuto a vegliare affinché siano prese le misure necessarie a permettere al capo d’un posto consolare d’adempiere i doveri del suo ufficio e di godere del trattamento previsto nelle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 15 – Esercizio temporaneo delle funzioni di capo d’un posto consolare
1. Se il capo d’un posto consolare è impedito d’esercitare le sue funzioni, oppure se il posto è vacante, un gerente interinale può agire provvisoriamente come capo d’un posto consolare.
2. I nomi e il cognome del gerente interinale sono notificati dalla missione diplomatica allo Stato d’invio o, in mancanza d’una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare o, se questo è impedito, da ogni altra autorità competente dello Stato d’invio al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all’autorità designata da questo ministero. Di regola, questa notificazione dev’essere fatta in precedenza. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l’ammissione, come gerente interinale, di una persona che non sia un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d’invio nello Stato di residenza.
3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili non altrimenti che al capo del posto consolare del quale si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare al gerente interinale le agevolezze, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto consolare è subordinato a condizioni che il gerente interinale non adempie.
4. Il membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d’invio nello Stato di residenza, che sia nominato gerente interinale dallo Stato d’invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche, se lo Stato di residenza non vi si oppone.
Art. 16 – Precedenza tra i capi di posti consolari
1. I capi di posti consolari prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno della concessione dell’exequatur.
2. Se, per altro, il capo d’un posto consolare, prima d’ottenere l’exequatur, è ammesso provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni, il giorno di questa ammissione provvisoria determina l’ordine di precedenza; quest’ordine è mantenuto dopo la concessione dell’exequatur.
3. L’ordine di precedenza tra due o più capi di posti consolari, che hanno ottenuto l’exequatur o l’ammissione provvisoria in uno stesso giorno, è determinato dal giorno in cui la lettera patente o un atto simile è stato presentato, oppure la notificazione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 11 è stata fatta allo Stato di residenza.
4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posti consolari. Tra essi, prendono posto secondo i momenti in cui hanno assunto le funzioni di gerenti interinali e che sono stati indicati nelle notificazioni fatte in virtù dell’articolo 15 paragrafo 2.
5. I funzionari consolari onorari, capi di posti consolari, prendono posto, in ciascuna classe, dopo i funzionari consolari di carriera, capi di posti consolari, nell’ordine e secondo le regole stabilite nei paragrafi precedenti.
6. I capi di posti consolari hanno la precedenza sui funzionari consolari che non abbiano questa qualità.
Art. 17 – Compimento d’atti diplomatici da funzionari consolari
1. Nello Stato dove lo Stato d’invio non ha una missione diplomatica o non è rappresentato dalla missione diplomatica d’uno Stato terzo, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza e senza che ne sia toccato il suo stato consolare, essere incaricato di compiere atti diplomatici. Il compimento di questi atti da un funzionario consolare non gli conferiscono alcun diritto ai privilegi e alle immunità diplomatici.
2. Un funzionario consolare può, dopo la notificazione allo Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d’invio in tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e immunità concessi dal Diritto Internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante in un’organizzazione intergovernativa; tuttavia, per quanto concerne ogni altra funzione consolare da lui esercitata, non ha diritto a un’immunità giurisdizionale più ampia di quella di cui un agente consolare gode in virtù della presente Convenzione.
Art. 18 – Nomina d’una medesima persona come funzionario consolare da due o più Stati
Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato.
Art. 19 – Nomina dei membri del personale consolare
1. Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato d’invio nomina a suo grado i membri del personale consolare.
2. Lo Stato d’invio notifica abbastanza per tempo allo Stato di residenza i nomi e il cognome, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo d’un posto consolare, affinché questo Stato possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gli conferisce il paragrafo 3 dell’articolo 23.
3. Lo Stato d’invio può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l’esigono, domandare allo Stato di residenza di concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d’un posto consolare.
4. Lo Stato di residenza può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l’esigono, concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d’un posto consolare.
Art. 20 – Effettivo del personale consolare
Ove manchi un accordo esplicito soll’effettivo del personale del posto consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di quello che desidera come ragionevole e normale, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni prevalenti nella circoscrizione consolare e dei bisogni del posto consolare considerato.
Art. 21 – Precedenza tra funzionari consolari d’un posto consolare
L’ordine di precedenza tra funzionari consolari d’un posto consolare e tutti i cambiamenti di tale ordine sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d’invio o, mancando una tale missione nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all’autorità designata da questo ministero.
Art. 22 – Cittadinanza dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari avranno, di regola, la cittadinanza dello Stato di invio.
2. I funzionari consolari possono essere scelti tra i cittadini dello Stato di residenza, solamente con il consenso espresso di questo Stato, che può revocarlo in ogni momento.
3. Lo Stato di residenza può riservarsi il medesimo diritto rispetto ai cittadini d’uno Stato terzo, che non siano anche cittadini dello Stato d’invio.
Art. 23 – Persona dichiarata non grata
1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d’invio che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d’invio richiamerà la persona della quale si tratta oppure metterà fine alle sue funzioni nel posto consolare, secondo il caso.
2. Se lo Stato d’invio nega d’eseguire o non esegue in un termine ragionevole gli obblighi che gli spettano secondo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l’exequatur alla persona della quale si tratta o cessare di considerarla un membro del personale consolare.
3. Una persona nominata membro d’un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima che arrivi sol territorio dello Stato di residenza o, se già vi si trovi, prima dell’entrata in funzione nel posto consolare. In tale caso, lo Stato d’invio deve revocare la nomina.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d’invio le ragioni della sua risoluzione.
Art. 24 – Notificazione allo Stato di residenza delle nomine,degli arrivi e delle partenze
1. Sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all’autorità designata da questo ministero:
1. la nomina dei membri d’un posto consolare, il loro arrivo dopo la nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione dalle loro funzioni e ogni altro cambiamento interessante il loro stato e occorso durante il loro servizio nel posto consolare;
2. l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona della famiglia d’un membro d’un posto consolare e vivente nella sua comunione domestica e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi d’essere membro della famiglia;
3. l’arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e, se è il caso, la cessazione del loro servizio in tale qualità;
4. l’impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale privato aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenza definitiva devono parimente essere notificati in precedenza.
Art. 25 – Fine delle funzioni di membro d’un posto consolare
Le funzioni di membro d’un posto consolare cessano segnatamente con:
1. la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato di residenza della cessazione da tali funzioni;
2. il ritiro dell’exequatur;
3. la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato di residenza d’avere cessato di considerare membro del personale consolare la persona della quale si tratta.
Art. 26 – Partenza dal territorio dello Stato di residenza
Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato, che non siano suoi cittadini, e ai membri della loro famiglia viventi con loro in comunione domestica, qualunque ne sia la cittadinanza, il tempo e le agevolezze necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio entro i termini migliori dopo la cessazione delle loro funzioni. In particolare, se occorre, deve fornire i mezzi di trasporto necessari a loro e ai loro beni, salvo i beni acquistati sol suo territorio e di cui al momento della partenza sia vietata l’esportazione.
Art. 27 – Protezione delle stanze e dell’archivio consolari e degli interessi dello Stato d’invio in circostanze eccezionali
1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati:
1. lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze consolari, come anche i beni del posto consolare e l’archivio consolare;
2. lo Stato d’invio può affidare la custodia delle stanze consolari, dei beni che vi si trovino e l’archivio consolare a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
3. lo Stato d’invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d’un posto consolare, sono applicabili le disposizioni del capoverso 1. paragrafo 1 del presente articolo. In oltre,
1. se lo Stato d’invio, ancorché non rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha sol territorio di questo Stato un altro posto consolare, questo posto consolare può essere incaricato della custodia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovino, dell’archivio consolare e, con il consenso dello Stato di residenza, dell’esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare;
oppure
2. se lo Stato d’invio non ha nello Stato di residenza una missione diplomatica né un altro posto consolare, sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2. e 3. del paragrafo 1 del presente articolo.
Capo II – Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i posti consolari, i funzionari consolari di carriera e gli altri membri d’un posto consolare
Art. 28 – Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività
Lo Stato dì residenza accorda tutte le agevolezze per il compimento delle funzioni del posto consolare.
Art. 29 – Uso della bandiera e dello stemma nazionali
1. Lo Stato d’invio ha il diritto d’adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d’invio può essere inalberata e lo stemma con le armi dello Stato collocato soll’edificio occupato dal posto consolare e solla sua porta d’entrata, come anche solla residenza del capo d’un posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per i bisogni del servizio.
3. Nell’esercizio del diritto accordato nel presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
Art. 30 – Abitazione
1. Lo Stato di residenza deve agevolare l’acquisto sol suo territorio, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti, da parte dello Stato d’invio, delle stanze necessarie al posto consolare oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.
2. Esso deve parimente, se occorre, aiutare il posto consolare a ottenere delle abitazioni convenienti per i membri dello stesso.
Art. 31 – Inviolabilità delle stanze consolari
1. Le stanze consolari sono inviolabili nella misura prevista nel presente articolo.
2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte delle stanze consolari, che il posto consolare adopera esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo del posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d’invio. Tuttavia, il consenso del capo del posto consolare può essere presunto in caso d’incendio o d’altro sinistro che esiga misure di protezione immediate.
3. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l’obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze consolari siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata oppure la sua dignità diminuita.
4. Le stanze consolari e la loro mobilia, i beni del posto consolare e i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto d’alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o d’utilità pubblica. Qualora un’espropriazione fosse necessaria a tali fini, saranno prese tutte le disposizioni appropriate per evitare che sia posto ostacolo all’esercizio delle funzioni consolari e sarà pagata allo Stato d’invio un’indennità pronta, adeguata ed effettiva.
Art. 32 – Esenzione fiscale delle stanze consolari
1. Le stanze consolari e la residenza del capo d’un posto consolare di carriera, delle quali è proprietario o conduttore lo Stato d’invio o qualsiasi altra persona operante per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionali, regionali o comunali, purché non si tratti di tasse riscosse a rimunerazione di particolari servizi resi.
2. L’esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile a queste imposte e tasse, qualora secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d’invio o che ha operato per conto di questo Stato.
Art. 33 – Inviolabilità dell’archivio e dei documenti consolari
L’archivio e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.
Art. 34 – Libertà di movimento
Riservate le leggi e i regolamenti solle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di collocamento e di circolazione sol suo territorio a tutti i membri del posto consolare.
Art. 35 – Libertà di comunicazione
1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per ogni fine ufficiale. Comunicando con il governo, le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d’invio, ovunque si trovino, il posto consolare può adoperare tutti i mezzi appropriati di comunicazione, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi crittografici. Nondimeno, il posto consolare non può, senza il consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente.
2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La locuzione “corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente il posto consolare e le sue funzioni.
3. La valigia consolare non dev’essere aperta né trattenuta. Nondimeno, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga cose diverse dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, possono domandare che essa sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d’invio. Se le autorità di questo Stato respingono la domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.
4. I colli componenti la valigia consolare devono recare all’esterno i contrassegni visibili della loro natura e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale e i documenti od oggetti destinati esclusivamente a un uso ufficiale.
5. Il corriere consolare dev’essere latore d’un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia consolare. Salvo che loStato di residenza vi consenta, egli non dev’essere cittadino di questo Stato né, qualora non sia cittadino dello Stato d’invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell’esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell’inviolabilità personale e non può essere assoggettato ad alcuna forma d’arresto o di detenzione.
6. Lo Stato d’invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri diplomatici ad hoc. In questo caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono parimente applicabili, ma le immunità quivi menzionate cesseranno d’essere applicabili non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia consolare affidatagli.
7. La valigia consolare può essere affidata al comandante d’un naviglio o d’un aeromobile commerciale, che deve giungere a un punto d’entrata autorizzato. Questo comandante deve essere latore d’un documento ufficiale indicante il numero dei colli componenti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. In virtù d’un accordo con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante del naviglio o dell’aeromobile.
Art. 36 – Comunicazione con i cittadini dello Stato d’invio
1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni consolari concernenti i cittadini dello Stato d’invio:
1. il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d’invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato d’invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro;
2. a domanda dell’interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d’invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione deve parimente essere trasmessa senza indugio da tali autorità. Queste devono informare senza indugio l’interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso;
3. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione, d’intrattenersi e corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimente il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d’invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d’un giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono astenersi dall’intervenire in favore d’un cittadino incarcerato oppure in stato di detenzione preventiva o di qualsiasi altra forma di detenzione qualora l’interessato s’opponga espressamente.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e di regolamenti dello Stato di residenza, ma è inteso che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena attuazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in virtù del presente articolo.
Art. 37 – Informazioni in caso di morte, di tutela o curatela, di naufragio e d’infortunio aereo
Le autorità competenti dello Stato di residenza, qualora posseggano le informazioni corrispondenti, devono:
1. in caso di morte d’un cittadino dello Stato d’invio, informare senza indugio il posto consolare nella cui circoscrizione è avvenuta la morte;
2. notificare senza indugio al posto consolare competente tutti i casi in cui dovrebbe essere provveduto alla nomina d’un tutore o d’un curatore a un cittadino minorenne o incapace dello Stato d’invio. È tuttavia riservata, per quanto concerne la nomina del tutore e del curatore, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
3. se un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d’invio fa naufragio o dà in secco nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, oppure se un aeromobile immatricolato nello Stato d’invio subisce un infortunio sol territorio dello Stato di residenza, informare senza indugio il posto consolare più vicino al luogo dove l’infortunio è avvenuto.
Art. 38 – Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza
Nell’esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
1. alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;
2. alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi di questo Stato o dagli accordi internazionali in materia.
Art. 39 – Diritti e tasse consolari
1. Il posto consolare può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d’invio.
2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato di residenza.
Art. 40 – Protezione dei funzionari consolari
Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che loro è dovuto e prenderà tutte le misure appropriate a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità degli stessi.
Art. 41 – Inviolabilità personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari possono essere messi in stato d’arresto o di detenzione preventiva solamente in caso di grave delitto e per effetto d’una decisione dell’autorità giudiziaria competente.
2. Eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati né sottoposti ad alcun’altra forma di restrizione della libertà personale, se non sia in esecuzione d’una decisione giudiziale definitiva.
3. Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev’essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l’esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, divenga necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui deve essere aperta nel termine più breve.
Art. 42 – Notificazione dei casi d’arresto, di detenzione o d’esecuzione forzata
In caso d’arresto, di detenzione preventiva d’un membro del personale consolare o di perseguimento penale contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo del posto consolare. Se quest’oltimo stesso è oggetto d’una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne in via diplomatica lo Stato d’invio.
Art. 43 – Immunità dalla giurisdizione
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d’azione civile:
1. risoltante da un contratto che un funzionario consolare o un impiegato consolare non abbia conchiuso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d’invio;
oppure
1. promossa da un terzo per danno risoltante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un veicolo, naviglio o aeromobile.
Art. 44 – Obbligo di rispondere come testimonio
1. I membri d’un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono negare di rispondere come testimoni, eccettuato il caso indicato nel paragrafo 3 del presente articolo. Nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essere applicata al funzionario consolare che non testimonia.
2. L’autorità che chiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell’esercizio delle sue funzioni. Essa può assumere la testimonianza nella residenza dello stesso o nel posto consolare, oppure accettarne una dichiarazione scritta, ogni volta che sia possibile.
3. I membri d’un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti attenenti all’esercizio delle loro funzioni e a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che le concernono. Essi sono anche autorizzati a non testimoniare come periti circa il diritto nazionale dello Stato d’invio.
Art. 45 – Rinuncia ai privilegi e alle immunità
1. Lo Stato d’invio può rinunciare rispetto a un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previsti negli articoli 41, 43 e 44.
2. La rinuncia deve sempre essere espressa, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ed essere comunicata in scritto allo Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare o un impiegato consolare, che promuove una procedura in una materia nella quale godrebbe dell’immunità di giurisdizione in virtù dell’articolo 43, non è ammesso a invocare questa immunità rispetto a qualsiasi domanda riconvenzionale direttamente legata con la domanda principale.
4. La rinuncia all’immunità di giurisdizione per un’azione civile o amministrativa non implica per sé la rinuncia all’immunità dalle misure d’esecuzione del giudizio, per le quali occorre una rinuncia distinta.
Art. 46 – Esenzione dall’immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora
1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro famiglie viventi con loro in comunione domestica sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano all’impiegato consolare, che non sia impiegato permanente dello Stato d’invio o che eserciti un’attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.
Art. 47 – Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri del posto consolare sono, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d’invio, esenti dagli obblighi imposti in materia di permesso di lavoro dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza concernenti l’impiego della mano d’opera straniera.
2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, che non esercitano alcuna occupazione di natura lucrativa nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 48 – Esenzione dall’ordinamento di sicurezza sociale
1. Riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, quanto ai servizi che rendono allo Stato d’invio, e i membri delle loro famiglie viventi nella loro comunione domestica sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza.
2. L’esenzione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo s’applica parimente ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
1. che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano in questo la residenza permanente; e
2. che siano soggetti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d’invio o in uno Stato terzo.
3. I membri del posto consolare che hanno al servizio persone cui non si applichi l’esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
4. L’esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria all’ordinamento di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto sia ammessa da questo Stato.
Art. 49 – Esenzione fiscale
1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:
1. le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;
2. le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, riservate le disposizioni dell’articolo 32;
3. i diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza, riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 51;
4. le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la fonte nello Stato di residenza, e le imposte sol capitale riscosse sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
5. le imposte e le tasse riscosse a rimunerazione di servizi particolari resi;
6. i diritti di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo, riservate le disposizioni dell’articolo 32.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse solle mercedi che ricevono per i loro servizi.
3. I membri del posto consolare, che impiegano persone il cui stipendio o la cui mercede non siano esenti dall’imposta sol reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla legge e dai regolamenti di questo Stato in materia di riscossione dell’imposta sol reddito.
Art. 50 – Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari, che può prendere, lo Stato di residenza autorizza l’entrata e accorda l’esenzione da ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per:
1. gli oggetti destinati all’uso ufficiale del posto consolare;
2. gli oggetti destinati all’uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica, comprese le masserizie destinate al suo stabilimento. Le merci di consumo non devono superare le quantità necessarie all’uso diretto da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi e delle esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per gli oggetti importati in occasione del loro primo impianto.
3. Gli oggetti destinati all’uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica sono esenti dalla visita doganale. Essi possono essere sottoposti alla visita solamente se vi siano serie ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli menzionati nel capoverso 2 del paragrafo 1 del presente articolo oppure oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle sue leggi e ai suoi regolamenti di quarantena. Questa visita non può essere fatta che in presenza del funzionario consolare o del membro interessato della sua famiglia.
Art. 51 – Successione d’un membro del posto consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di morte d’un membro del posto consolare o d’un membro della sua famiglia, che viveva nella sua comunione domestica, lo Stato di residenza è tenuto:
1. a permettere l’esportazione dei beni mobili del defunto, eccettuati quelli acquistati nello Stato di residenza e che siano oggetto d’una proibizione di esportazione al momento della morte;
2. a non riscuotere diritti nazionali, regionali o comunali di successione né di mutazione sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza, nello stesso, del defunto come membro del corpo consolare o della famiglia d’un membro del posto consolare.
Art. 52 – Esenzione dalle prestazioni personali
Lo Stato di residenza deve esentare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica da ogni prestazione personale e da ogni servizio d’interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.
Art. 53 – Principio e fine dei privilegi e delle immunità consolari
1. Ogni membro di un posto consolare gode dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, dalla sua entrata sol territorio dello Stato dì residenza per arrivare al suo posto o, se già si trova su questo territorio, dall’entrata in funzione nel posto consolare.
2. I membri della famiglia d’un membro d’un posto consolare, viventi nella sua comunione domestica, e i membri del suo personale privato godono dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dall’oltimo dei momenti seguenti: quello a contare dal quale il detto membro del corpo consolare gode dei privilegi e delle immunità secondo il paragrafo 1 dei presente articolo, quello della loro entrata sol territorio dello Stato di residenza o quello in cui sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.
3. Cessando le funzioni d’un membro del posto consolare, i suoi privilegi e le sue immunità, come anche quelli dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica o dei membri del suo personale privato, cessano ordinariamente al primo dei momenti seguenti: al momento in cui la persona considerata lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d’un termine ragionevole accordatole a tale scopo, ma sussistono fino a questo momento anche in caso di conflitto armato. I privilegi e le immunità delle persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo cessano non appena esse cessino d’appartenere alla comunione domestica o d’essere al servizio d’un membro del posto consolare, rimanendo inteso che, se queste persone intendano lasciare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della loro partenza.
4. Nondimeno, quanto agli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell’esercizio delle sue funzioni, l’immunità dalla giurisdizione sussiste senza limitazione di durata.
5. In caso di morte d’un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia, che convivono con lui, continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano, fino al primo dei momenti seguenti: quello in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d’un termine ragionevole che sarà loro accordato a tale scopo.
Art. 54 – Obblighi degli Stati terzi
1. Se il funzionario consolare traversa il territorio o si trova sol territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto, qualora questo sia richiesto, per andare ad assumere le sue funzioni o per recarsi al suo posto, oppure per rientrare nello Stato d’invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie a permettergli il passaggio o il ritorno. Lo Stato terzo farà lo stesso per i membri della sua famiglia, viventi nella sua comunione domestica e fruenti dei privilegi e delle immunità, che accompagnano il funzionario consolare o viaggiano separatamente per giungere a lui e per rientrare nello Stato d’invio.
2. In condizioni simili a quelle previste nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sol loro territorio, dei membri del posto consolare e dei membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica.
3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari, cui è stato concesso un visto, qualora fosse richiesto, e alle valigie consolari in transito, la medesima inviolabilità e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo s’applicano parimente alle persone indicate in questi paragrafi e alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sol territorio dello Stato terzo è dovuta a un caso di forza maggiore.
Art. 55 – Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che ne godono hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno parimente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.
2. Le stanze consolari non saranno adoperate in maniera incompatibile con l’esercizio delle funzioni consolari.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d’impiantare, in una parte dell’edificio dove sono le stanze del posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che le stanze occupate da questi siano separate da quelle del posto consolare. In questo caso, tali uffici non sono considerati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte delle stanze consolari.
Art. 56 – Assicurazione contro i danni cagionati da terzi
I membri del posto consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’assicurazione di responsabilità civile per l’uso di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.
Art. 57 – Disposizioni speciali concernenti l’occupazione privata di natura lucrativa
1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.
2. I privilegi e le immunità previsti nel presente capo non sono accordati:
1. agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio, che esercitano nello Stato di residenza un’occupazione privata di natura lucrativa;
2. ai membri della famiglia d’una persona indicata nel capoverso 1. del presente numero e ai membri del suo personale privato;
3. ai membri della famiglia d’un membro del posto consolare, che esercitano essi stessi nello Stato di residenza un’occupazione privata di carattere lucrativo.
Capo III – Ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti
Art. 58 – Disposizioni generali concernenti le agevolezze, i privilegi e le immunità
1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell’articolo 54 e i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario consolare onorario. In oltre, le agevolezze, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli articoli 59, 60, 61 e 62.
2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell’articolo 44, gli articoli 45 e 53 e il paragrafo 1 dell’articolo 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. In oltre, le agevolezze, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.
3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia d’un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare occupato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con riserva del consenso dei due Stati di residenza.
Art. 59 – Protezione delle stanze consolari
Lo Stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere le stanze consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire che siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.
Art. 60 – Esenzione fiscale delle stanze consolari
1. Le stanze consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d’invio è proprietario o conduttore, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse riscosse a rimunerazione di servizi particolari resi.
2. L’esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse qualora, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio.
Art. 61 – Inviolabilità dell’archivio e dei documenti consolari
L’archivio e i documenti consolari d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo del posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, come anche dai beni, libri o documenti attenenti alla loro professione o commercio.
Art. 62 – Esenzione doganale
Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, lo Stato di residenza accorda l’entrata e l’esenzione di ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi delle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all’uso ufficiale d’un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, mobilia, materiale e forniture d’ufficio e oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d’invio o a sua domanda.
Art. 63 – Procedura penale
Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev’essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l’esercizio delle funzioni consolari. Allorché divenga necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui dev’essere aperta nel termine più breve.
Art. 64 – Protezione del funzionario consolare onorario
Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.
Art. 65 – Esenzione dall’immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora
I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli che esercitano nello Stato di residenza un’attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.
Art. 66 – Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa solle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato d’invio a cagione dell’esercizio delle funzioni consolari.
Art. 67 – Esenzione dalle prestazioni personali
Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale, da ogni servizio d’interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.
Art. 68 – Natura facoltativa dell’istituzione delle funzioni consolari onorarie
Ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari.
Capo IV – Disposizioni generali
Art. 69 – Agenti consolari non capi di posti consolari
1. Ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari non designati come capi di posto consolari dallo Stato d’invio.
2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari secondo il paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attività, come anche i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le amministrano, sono stabiliti mediante accordo tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza.
Art. 70 – Esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, in quanto il contesto lo permetta, all’esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell’esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all’autorità designata da questo ministero.
3. Nell’esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
1. alle autorità locali della circoscrizione consolare;
2. alle autorità centrali dello Stato di residenza, se le leggi, i regolamenti e gli usi di questo Stato o gli accordi internazionali in materia lo permettono.
4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, rimangono determinati dalle regole del Diritto In ternazionale concernenti le relazioni diplomatiche.
Art. 71 – Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza
1. Salvo che lo Stato di residenza non accordi agevolezze, privilegi e immunità, i funzionari consolari che non siano cittadini o residenti permanenti di questo Stato godono solamente dell’immunità dalla giurisdizione e dell’inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e del privilegio previsto nel paragrafo 3 dell’articolo 44. Per questi funzionari consolari lo Stato di residenza è parimente soggetto all’obbligo di cui all’articolo 42. Se contro un tale funzionario è promossa un’azione penale, la procedura dev’essere condotta in maniera da non disturbare l’esercizio delle funzioni consolari, sempreché l’interessato non sia in stato d’arresto o di detenzione.
2. Gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, i membri della loro famiglia e i membri della famiglia dei funzionari consolari di cui al paragrafo 1 del presente articolo godono delle agevolezze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. I membri della famiglia d’un membro del posto consolare e i membri del personale privato, che siano anch’essi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono del pari delle agevolezze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. Nondimeno, lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione solle persone in maniera da non intralciare eccessivamente l’esercizio delle funzioni del posto consolare.
Art. 72 – Non discriminazione
1. Applicando le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.
2. Per altro, non saranno considerati discriminatori:
1. l’applicazione restrittiva d’una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato di residenza per il motivo che così sia applicata ai suoi posti consolari nello Stato d’invio;
2. il trattamento più favorevole di quanto non disponga la presente Convenzione, che degli Stati si concedono per uso o per accordo.
Art. 73 – Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che vi partecipano.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire gli Stati di conchiudere accordi internazionali che la confermino, completino o sviluppino oppure ne allarghino il campo d’applicazione.
Capo V – Disposizioni finali
Art. 74 – Firma
La presente Convenzione rimane aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari Esteri della Repubblica d’Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in New York.
Art. 75 – Ratificazione
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 76 – Adesione
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 74. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 77 – Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.
2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.
Art. 78 – Notificazione da parte del Segretario generale
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 74:
1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d’adesione conformemente agli articoli 74, 75 e 76;
2. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all’articolo 77.
Art. 79 – Testi facenti fede
L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 74.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.
(Seguono le firme)