Statuto del Corpo Consolare di Palermo
1. È costituita l’Associazione denominata “CORPO CONSOLARE DI PALERMO”.
2. L’Associazione è regolata dalle disposizioni legislative italiane vigenti in materia e dal presente statuto. Nei rapporti e nei confronti dei terzi valgono gli art. 36 e seguenti del Codice Civile italiano nonché, per quanto applicabili, le Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ed i Protocolli connessi ed adottati a Vienna, rispettivamente il 18 Aprile 1961 ed il 24 Aprile 1963, ratificati in Italia con la legge del 9 Agosto del 1967 n. 804.
- Finalità dell’Associazione sono:
promuovere rapporti di migliore conoscenza fra gli Associati operanti a Palermo diffondendo fra di essi informazioni di ogni genere utili all’assolvimento delle loro funzioni consolari; - promuovere e tutelare la condizione giuridica degli Associati affinché sia, in ogni suo aspetto, conforme alle esigenze della missione cui sono preposti ed operare in modo che lo status degli stessi realizzi in pieno le previsioni contenute nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla convenzione di Vienna, del 24 Aprile 1963;
- promuovere ed incrementare le relazioni fra i Consoli operanti in Italia, e, a tal fine, favorire tutte le iniziative sociali, culturali e umanitarie, comunque atte ad incrementare un proficuo collegamento fra gli Associati e a valorizzarne la figura e l’opera in qualsiasi settore.
L’associazione eè apartitica e apolitica e svolge attivitaà senza finalitaà di lucro
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
L’Associazione ha sede in Palermo presso l’ufficio del Segretario Generale pro tempore.
1. L’Associazione “Corpo Consolare di Palermo” è composta dai Consoli Generali, dai Consoli, dai Vice Consoli e dagli Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, accreditati con giurisdizione a Palermo (d’ora in poi, chiamati anche “Associati”), e che siano stati riconosciuti dal Governo Italiano in virtù ed in esecuzione della Convenzione di Vienna ed abbiano già ricevuto l’exequatur dalla Repubblica Italiana.
2. I Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari di nuova nomina, con giurisdizione a Palermo, ai fini della ammissione dovranno presentare domanda scritta indirizzata alla Segreteria del Corpo Consolare.
Il Consiglio di Decanato verificherà la regolarità della documentazione prodotta (nomina ed exequatur) ed in conseguenza delibererà sull’ammissione.
3. Il Delegato pro tempore del Sovrano Militare Ordine di Malta, con giurisdizione a Palermo, potrà fare istanza alfine di partecipare alle attività di questa Associazione in qualità di Osservatore e quindi senza diritto di voto.
A tal fine deve presentare apposita domanda scritta alla Segreteria del Corpo Consolare.
Spetta al Consiglio di Decanato deliberarne l’ammissione dopo avere ricevuto dal Soggetto Delegante del Sovrano Militare Ordine di Malta la preventiva comunicazione della nomina del Soggetto Delegato.
1. Gli Associati sono tenuti al versamento delle quote annuali di partecipazione nella misura e nei termini stabiliti dal1’Assemblea.
1. Tutti i componenti dell’Associazione hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie ed in quelle straordinarie e, quindi, a titolo esemplificativo, anche per l’approvazione dei bilanci annuali, per la elezione degli Organi Direttivi e per le modificazioni del presente Statuto.
I componenti dell’Associazione, qualunque sia la loro qualifica, hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee ed alle altre manifestazioni ed usufruire di tutte le eventuali prerogative riservate all’Associazione.
2. I componenti dell’Associazione devono:
a) comportarsi in modo irreprensibile tra loro, improntando la loro condotta ad un elevato senso di lealtà;
b) osservare il presente Statuto;
c) comunicare alla Segreteria le variazioni, i trasferimenti, le nuove nomine, il cambio della Sede Consolare, le variazioni di numeri telefonici, fax ed email.
1. La qualità di Associato può venir meno per i seguenti motivi:
a) perdita dell’exequatur;
b) dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Decanato;
c) mancato pagamento delle quote sociali dell’ultimo anno
d) motivata deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Decanato, previo parere del Collegio dei Probiviri, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, per aver tenuto o assunto comportamenti incompatibili con il prestigio della funzione.
2. Il Consiglio di Decanato, prima di pronunciare la decadenza dalla qualità di Associato per morosità, invia all’Associato medesimo non in regola con il pagamento delle quote una diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.e.c. con invito ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera stessa; trascorso tale termine l’Associato inadempiente si considererà decaduto.
3. In nessun caso l’Associato avrà diritto alla liquidazione ad alcuna quota del patrimonio sociale, sia che intervenga lo scioglimento dell’Associazione, che in caso di dimissioni, esclusione o recesso dell’Associato medesimo.
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio di Decanato;
– il Decano;
– il Segretario Generale;
– il Collegio dei Probiviri.
1. L’assemblea è composta dalla totalità degli Associati (Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari, sia di carriera che onorari), in regola con il pagamento delle quote.
2. Gli Associati sono convocati in assemblea ordinaria, nella sede dell’associazione o in altro luogo nella città di Palermo, dal Decano o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Decano, almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, del bilancio di previsione e della relazione del Consiglio di Decanato.
L’Assemblea sarà, altresì, convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio di Decanato o almeno cinque componenti dell’Associazione ne facciano richiesta, indicando l’argomento da trattare.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo lettera o e-mail o fax a tutti gli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione medesima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’Ordine del Giorno con l’elenco degli argomenti da trattare.
4. L’Assemblea è presieduta dal Decano, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Decano o ancora dal membro del Consiglio di Decanato più anziano di età.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario Generale o, in mancanza, da altro Associato nominato dall’Assemblea.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario.
6. Ad essa compete:
a) eleggere il Decano;
b) eleggere 5 componenti del Consiglio di Decanato;
c) eleggere il Segretario Generale;
d) nominare il Collegio dei Probiviri;
e) esprimere gli orientamenti di carattere generale;
f) discutere e approvare il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
g) stabilire l’ammontare delle quote sociali a carico dei singoli Associati;
h) deliberare, su proposta del Consiglio di Decanato o di almeno cinque componenti dell’Associazione, le modifiche del presente Statuto;
i) deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione.
7. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.
8. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti aventi il diritto di voto.
9. E’ ammessa la possibilità di delega; tuttavia, in assemblea, ciascun Associato può rappresentarne solo un altro. L’Assemblea delibera a maggioranza degli Associati presenti, salvo quanto infra diversamente disposto.
10. Per modificare lo statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 60% degli Associati aventi diritto al voto.
11. Le votazioni si tengono per alzata di mano, tranne quelle per il rinnovo delle cariche che si tengono a scrutinio segreto e salvo che, limitatamente al Decano ed al Segretario Generale, non intervenga la immediata e spontanea acclamazione.
1. Il Consiglio di Decanato, eletto dall’Assemblea, è composto dal Decano, dal Vice Decano, da altri quattro Associati e dal Segretario Generale.
Essi restano in carica per un periodo di due anni e potranno essere rieletti consecutivamente ad eccezione del Decano.
2. In caso di cessazione di taluno dei suoi componenti il Consiglio di Decanato può procedere per cooptazione alla sua sostituzione fino alla successiva Assemblea ordinaria.
3. In caso di cessazione dalla carica del Decano prima del termine del mandato, il Vice Decano ne assume provvisoriamente le funzioni e provvede all’immediata convocazione di un’Assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Decano.
4. Il Consiglio di Decanato è preposto alla direzione delle attività dell’Associazione, agisce in conformità delle indicazioni assembleari, ed assolve al regolare funzionamento dell’Associazione nonché del corretto impiego dei fondi.
In particolare:
a) è garante dell’applicazione dello Statuto;
b) provvede all’amministrazione;
c) delibera in ordine alle attività dell’Associazione;
d) delibera in ordine agli acquisti, alle donazioni, alla destinazione degli avanzi di gestione e per ogni altro servizio relativo all’attività ed al buon andamento dell’Associazione;
e) con propria apposita ed insindacabile delibera può invitare i Consoli Generali, i Consoli, i Vice Consoli, gli Agenti Consolari (di carriera e onorari) di stanza a Palermo che non sono associati, nonché altre personalità del mondo scientifico, culturale ed altre Autorità, a partecipare agli incontri o manifestazioni promossi dall’Associazione.
5. Il Consiglio viene convocato tutte le volte che il Decano ne ravvisi l’opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti per urgenti o particolari motivi.
6. Il Consiglio di Decanato dovrà riunirsi almeno due volte l’anno.
Il Consiglio di Decanato si riunisce in unica seduta.
Le riunioni del Consiglio di Decanato devono essere convocate per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, fax e qualunque altro mezzo che ne garantisca la ricezione.
Nelle riunioni di Consiglio di Decanato non sono ammesse deleghe ed ogni Componente dovrà essere personalmente presente.
Esso delibera validamente con la presenza di almeno quattro Componenti ed a maggioranza dei votanti.
Solo nella ipotesi di parità di voti, il voto del Decano o del Vice – Decano, in caso di assenza del primo, avrà valore doppio.
Il voto dovrà essere palese.
1. Il Decano è eletto fra gli Associati secondo un criterio di alternanza tra:
“Consoli di Carriera” (Consoli Generali o Consoli o Vice Consoli o Agenti Consolari), per un mandato di due anni
da un lato e dall’altro
“Consoli Onorari” (Consoli Generali o Consoli o Vice Consoli o Agenti Consolari), che nei quattro anni precedenti la nomina a Decano abbiano ininterrottamente partecipato all’Associazione quali Associati aventi diritto al voto – per due mandati di due anni ciascuno.
Esemplificando: il Console di carriera resterà in carica per un mandato di due anni; allo scadere sarà eletto un Console onorario per due anni e allo scadere nuovamente un altro Console onorario per due anni. Allo scadere nuovamente il Console di Carriera per due anni e così via.
Il Console (Generale o Onorario) al quale spetterà la nomina di Decano avrà sempre la facoltà di rinunciare all’incarico.
2. Tra i “Consoli Onorari”, la scelta verrà effettuata in base all’anzianità derivante:
– dalla data dell’exequatur, rilasciato dalla Repubblica Italiana, vigente all’atto dell’ammissione all’Associazione;
ovvero
– dalla data di ammissione all’Associazione, se questa è successiva di oltre un anno rispetto alla data dell’exequatur.
3. Il Decano rappresenta legalmente l’Associazione “Corpo Consolare di Palermo”.
Inoltre:
a) Nomina fra i Consiglieri il Vice Decano che lo sostituirà ad ogni effetto in caso di sua assenza o impedimento;
b) Convoca e presiede le riunioni di Assemblea e del Consiglio di Decanato;
c) Assegna specifici incarichi;
d) Firma atti e verbali:
e) Nomina gli scrutatori per l’esame delle votazioni;
f) Decade per dimissioni e/o impedimento definitivo.
1. Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea, resta in carica per un biennio ed è rieleggibile. Cura l’esecuzione di tutte le attività, raccoglie le norme e le consuetudini, costituisce e conserva l’archivio, accerta l’anzianità dei singoli Associati, provvede alle incombenze del Cerimoniale, trasmette per incarico del Decano le convocazioni di Assemblea e di Consiglio di Decanato, redige i verbali delle sedute, mantiene la lista aggiornata dei Consolati e dei Rappresentanti delle Sedi ed Agenzie Consolari, eventualmente anche di quelli non facenti parte dell’Associazione ma con espressa indicazione e ne cura la pubblicazione periodica, secondo gli indirizzi del Consiglio di Decanato; funge da tesoriere, tranne che il Decano non attribuisca tale incarico ad altra persona, assiste il Decano e lo collabora in tutte le sue iniziative.
2. Tutti i documenti di gestione dell’Associazione, i verbali di assemblea, delle riunioni del Consiglio, i bilanci ed i documenti contabili saranno tenuti in raccolta cronologica dal Segretario Generale, a disposizione degli Associati che ne potranno prendere visione, presso il suo ufficio, dove l’Associazione elegge la propria sede.
3. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Segretario Generale dovrà consegnare tutti i predetti documenti al successore o, in mancanza, al Decano o al Vice Decano.
1. Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte dal Consiglio di Decanato le eventuali controversie che dovessero insorgere in seno all’Associazione.
2. E’ costituito da tre membri nominati dall’ Assemblea possibilmente tra i past Decani ed elegge nel suo seno un Presidente. Ove necessiti, il Consiglio di Decanato integra il Collegio per cooptazione tra i componenti dell’Associazione.
3. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio più anziano di età.
4. Dura in carica un biennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.
5. Il Collegio presenta al Consiglio di Decanato il proprio parere scritto sulla controversia sottopostagli entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico.
1. I Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, che hanno cessato la loro funzione consolare a Palermo potranno essere invitati dal Decano a partecipare alle manifestazioni dell’Associazione.
2. Sono esentati dal pagamento delle quote annuali.
1. Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte dal Consiglio di Decanato le eventuali controversie che dovessero insorgere in seno all’Associazione.
2. E’ costituito da tre membri nominati dall’ Assemblea possibilmente tra i past Decani ed elegge nel suo seno un Presidente. Ove necessiti, il Consiglio di Decanato integra il Collegio per cooptazione tra i componenti dell’Associazione.
3. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio più anziano di età.
4. Dura in carica un biennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.
5. Il Collegio presenta al Consiglio di Decanato il proprio parere scritto sulla controversia sottopostagli entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico.
1. L’anno sociale e finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
2. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Decanato il rendiconto economico finanziario e il bilancio di previsione.
Il Decano e gli altri componenti del Consiglio di Decanato, il Segretario Generale ed il Collegio dei Probiviri non hanno diritto ad alcun emolumento essendo le attività da loro prestate a titolo gratuito.
. L’Associazione, oltre alla tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio di Decanato dovrà tenere anche un libro di contabilità.
2. Il Collegio dei Probiviri dovrà trascrivere i propri atti in apposito libro.
1. In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più Liquidatori fra gli Associati determinandone i poteri.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, i1 suo patrimonio sarà devoluto ad un’Associazione, Ente o Istituzione che abbia analoghe finalità, prescelto dall’Assemblea, o, in mancanza, dal Consiglio di Decanato o dal Liquidatore fra quelli che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge.
1. Gli Atti dell’Associazione sono redatti in lingua italiana.
2. L’Associazione è soggetta alla legge italiana.
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile Italiano e ad ogni altra normativa, nazionale ed internazionale, che disciplina la materia.
1. La partecipazione dei Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, alle visite alle Autorità ed alle manifestazioni organizzate dall’Associazione è personale senza possibilità di delega a terzi.
2. Il presente Statuto entra in vigore dalla sua approvazione o dalla data di approvazione della sua modifica.